Nonostante sia vietato da tempo, l’amianto rappresenta tuttora un pericolo per la salute dei lavoratori. La pericolosità dell’amianto è dovuta alla struttura della sostanza: quando le fibre che la compongono si deteriorano o quando non è saldamente legato alla sua matrice, si disperdono nell’aria e, se inalate, possono causare danni gravi all’essere umano.
La legge 257 del 27 Marzo 1992 ha provveduto a vietarne l’utilizzo, l’importazione e la commercializzazione.
Il successivo DM 06/09/94 ha fornito le indicazioni per la valutazione del rischio e per le attività di bonifica.
L’articolo 247 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. caratterizza un un gruppo di sei minerali con aspetto fibroso, facenti parte degli inosilicati, rientranti nelle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli che risultano presenti in natura in diverse zone del pianeta.
La normativa di riferimento
Ad oggi l’argomento valutazione del rischio è regolato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Nello specifico è il Capo III (artt. 246, 249, 251, 254) che riporta le indicazioni sulla “Protezione dei rischi connessi all’esposizione all’amianto”.
Di seguito, ripresi dalla norma, i contenuti dei citati articoli:
Art. 246 “Campo di applicazione”
Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
Art. 249 “Valutazione del rischio”
- Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
- Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:
- brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
- Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
- La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.
Art. 251 “Misure di prevenzione e protezione”
- 1. In tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
- il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
- i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254;
- l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d);
- per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
- i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;
- tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
- l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
- i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Articolo 253 “Controllo dell’esposizione”
- Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
- Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
- I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
Riguardo l’esposizione a fibre di amianto riteniamo utile riportare anche Circolare del 25 gennaio 2011 “Esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.′′, emessa dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, riguardante l’approvazione degli “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto” stilati dalla Commissione consultiva permanente sulla sicurezza sul lavoro.
La suddetta circolare definisce quali attività “ ESEDI” quelle “attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore consecutive per ogni singolo intervento e per non più di due interventi al mese e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre dia amianto pari a 10 ff/l calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore”.
Nella circolare sono quindi fissati i criteri di identificazione delle categorie ESEDI, soggette a obblighi di sicurezza meno serrati, così da evitare di identificare nella suddetta categoria lavoratori maggiormente esposti e quindi maggiormente a rischio.
Quando fare la valutazione del rischio?
Valutare il rischio amianto diventa obbligatorio quando si è accertata o si sospetta la presenza di amianto all’interno di un insediamento produttivo. La valutazione del rischio diventa opportuno farla quando, accertata la presenza di materiali contenti amianto in un sito/immobile, se ne voglia valutare lo stato e quindi la potenziale pericolosità definendo anche le eventuali misure di sicurezza e controllo da adottare.
Nella valutazione del rischio amianto teniamo in considerazione:
- la natura dei materiali: quelli più friabili tendono più facilmente a rilasciare fibre in aria
- lo stato di degrado dei materiali: quelli più deteriorati rilasciano più facilmente fibre
- l’accessibilità dei materiali: un materiale confinato è meno a rischio di uno “a vista”
- la possibilità che questi siano perturbati: se il materiale è disturbato tenderà a rilasciare fibre.
Vanno considerati anche tutti quei fattori che favoriscono il rilascio di polvere come gli agenti atmosferici, le correnti d’aria e le azioni meccaniche.
Consigliamo di associare alla valutazione del rischio anche delle indagini che permettono di stabilire la concentrazione delle fibre disperse in aria (aerodisperse). I valori di concentrazione si esprimono appunto in fibre per litro ff/l o fibre per centimetro cubo ff/cc.
Quali sono quindi i nostri servizi?
Nell’ambito della valutazione del rischio amianto offriamo i seguenti servizi:
- consulenza nella scelta delle operazioni da mettere in atto necessarie ed in linea con la normativa vigente;
- mappatura e censimento dei materiali contenenti amianto. Queste attività sono realizzate per tramite di approfondite ispezioni visive, filmati e rilievi fotografici;
- campionamenti massivi e dell’aria per la verifica dello stato e della composizione dei materiali e per la verifica dell’atmosfera circostante;
- Verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto ed elaborazione di algoritmi decisionali per accompagnare il cliente nella scelta gestionale migliore;
- Elaborazione e fornitura di elaborati cartografici, disegni di dettaglio, schede di rilevazione, copie della documentazione fotografica e dei filmati